Aprile 19, 2024

Lo statuto

[Art.1 – Denominazione”]
È costituita l’Associazione culturale e ricreativa senza scopo di lucro denominata:
“ASSOCIAZIONE  LA COLLINA DEL RICORDO”
L’Associazione ha sede in Traversetolo (PR), via  Montefiascone ,n.39 Guardasone di Traversetolo (Trasferita in VIA SAN GREGORIO 6 21052 BUSTO ARSIZIO).
Tramite delibera del Consiglio Direttivo è possibile trasferire la sede nell’ambito della stessa città nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate anche in altre città italiane o estere.
Art. 3 – Attività costituenti l’oggetto sociale”]
L’Associazione è un ente di diritto privato, senza fine di lucro, democratico, apolitico, apartitico ed aconfessionale che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura e di elettività delle cariche associative ed ha per scopo:
a) la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo dello sport del paracadutismo favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa;
b) l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza del paracadutismo e dello sport in genere, creando, altresì, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione;
c) l’amore e la fedeltà alla Patria;
d) la glorificazione dei Paracadutisti caduti nell’adempimento del loro dovere, in guerra ed in pace, nelle missioni di “peace – keeping” perpetuandone la memoria; più in generale la glorificazione di tutti coloro che sono deceduti ed in vita hanno fatto parte delle aviotruppe dell’Esercito Italiano;
e) l’esaltazione delle glorie della Specialità e la celebrazione delle specifiche ricorrenze;
f) mantenere i vincoli di solidale collaborazione con le Forze Armate, esaltandone l’opera di difesa della Patria e di servizio della pace;
g) stabilire fecondi rapporti di amicizia e di aggregazione con gli appartenenti alle consorelle associazioni;
h) eventualmente affiancare o realizzare iniziative a favore della protezione civile;
i) fornire assistenza in ogni forma possibile ai soci. Per il raggiungimento dei suddetti scopi, l’Associazione potrà: a) organizzare e svolgere esercitazioni e manifestazioni paracadutistiche autonome,realizzare iniziative che contribuiscano al perfezionamento della Specialità e favoriscano la divulgazione dello spirito paracadutistico italiano mediante la pubblicazione di riviste specifiche e giornali, lo svolgimento di conferenze e di analoghe iniziative; la concessione di borse di studio a livello nazionale, a soci particolarmente bisognosi e meritevoli.
 
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà quindi:
Organizzare ritrovi, eventi, manifestazioni, mostre, serate dedicate al paracadutismo, promuovendone la conoscenza e la storia;
Realizzare iniziative che contribuiscano al perfezionamento della Specialità e favoriscano la divulgazione dello spirito paracadutistico italiano mediante la pubblicazione di riviste specifiche e giornali, nonché lo svolgimento di conferenze e di analoghe iniziative;
Organizzare incontri e seminari con rappresentanti dell’Esercito Italiano, militari, paracadutisti, aviatori, ed altri esperti nel settore per divulgare la teoria e la pratica del paracadutismo anche al fine di preservare i valori di amicizia ai fratelli Paracadutisti e di amore e fedeltà alla Patria;
Aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.
Costituire al proprio interno dei gruppi, aventi finalità divulgative ed aggregative;
Partecipare a gare e concorsi a tema ed attuare iniziative ricreative, culturali, sportive ed artistiche correlate allo scopo sociale.
Organizzare incontri in cui i soci possano esprimere le proprie esperienze, aperte a soci e non soci;
A fini organizzativi, l’Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature idonee. L’Associazione potrà quindi compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali occasionali e marginali, e comunque correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare ad associazioni analoghe.
Resta altresì tassativamente escluso dallo scopo sociale da conseguire lo svolgimento di qualsiasi attività che sia riservata, a tenore delle vigenti leggi, a professioni protette e che potrà essere svolta esclusivamente a livello personale da professionisti persone fisiche iscritti in appositi Albi od Ordini professionali.
L’Associazione si propone, inoltre, di svolgere, occasionalmente, attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

  • svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed aventi per tema il paracadutismo, le Forze Armate e l’Esercito Italiano;
  • predisporre dei centri di servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività dell’Associazione e all’acquisto di beni e servizi per l’esercizio del paracadutismo;
  • promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all’estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza del paracadutismo
  • gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande, meramente secondaria e accessoria;
  • pubblicare riviste, audiocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo provvedendo alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, e altro materiale legato all’esercizio delle discipline previste dallo statuto;
  • aprire un sito Internet con possibilità di scambi e di materiale militare e per l’esercizio del paracadutismo;
  • svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito regionale, nazionale ed estero;
    –  stipulare convenzioni e/o collaborazioni con enti pubblici e privati;
  • gestire centri di ristorazione posti all’interno e all’esterno dei locali ove la stessa opera e/o presso i terzi richiedenti la prestazione;
  • promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli ed emblemi;
  • realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l’oggetto sociale;
  • svolgere attività correlate e strumentali alla disciplina prevista dallo statuto, che ne costituiscono il naturale completamento;
  • organizzare raccolte fondi in luoghi pubblici o privati per il raggiungimento degli scopi sociali, rendicontando analiticamente i contributi, le oblazioni e le somme ricevute;
  • svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.
    Art. 4 – Durata
    L’associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è fissata  sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata tramite delibera del Consiglio Direttivo.
    Art. 5 – Soci
    Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri residenti o non residenti nel territorio dello Stato che:
  • siano in possesso del brevetto militare conseguito presso La Scuola Militare di Paracadutismo (SMiPar) o presso il Centro Addestramento Paracadutisti della Brigata Paracadutisti Folgore (CAPAR) di Pisa.
  • diano pieno affidamento per l’attuazione dei programmi statutari
  • condividano le ispirazioni di fondo che animano l’associazione
  • dichiarino di voler partecipare alla vita associativa;
  • dichiarino di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità ed il metodo dell’Associazione nonché le norme regolamentari interne circa l’utilizzo delle attrezzature e dei beni dell’Associazione;
  • di accettare, senza riserve, eventuali regolamenti approvati dall’assemblea dei soci, nonché deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie.
    L’adesione all’Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’adesione all’associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivi commi.
    I soci si dividono in:
    1)       soci Costituenti: si considerano tali soci che hanno partecipato all’assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’associazione, coloro quindi che hanno promosso la fondazione dell’Associazione e sono stati presenti in occasione della redazione e deposito dell’Atto Costitutivo e del Regolamento interno; essi formeranno il primo Consiglio Direttivo dell’Associazione per un triennio;
    2)       soci Fondatori: si considerano tali soci coloro i quali hanno partecipato all’evento del 18 settembre 2016 a Traversetolo (PR) e in possesso dei requisiti di cui all’art.5 del presente statuto, hanno  partecipato all’acquisto dei cipressi in memoria dei paracadutisti caduti;
    3)       soci Sostenitori: si considerano tali tutti i soci che eseguono oblazioni, donazioni, o versamenti a favore dell’Associazione o si impegnano a voler eseguirne durante l’anno associativo a sostegno delle iniziative associative;
    4)       soci Ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto, in regola con la quota associativa;
    5)       soci Onorari o Benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo:
    –         a fronte del costante impegno profuso all’interno dell’associazione;
    –         per la notorietà e la positiva immagine che, con la loro presenza, possono recare all’associazione;
    –         a paracadutisti decorati con medaglia al Valore Militare;
    Art. 6 – Assunzione della qualifica di Socio”]
    I soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, indicando:
  • nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapito e-mail;
    allegando copia del brevetto militare \ libretto lanci ,indicando: reparto di appartenenza \ provenienza , dichiarando:
  • di voler partecipare alla vita associativa;
  • dichiarino di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità ed il metodo dell’Associazione nonché le norme regolamentari interne circa l’utilizzo delle attrezzature e dei beni dell’Associazione;
  • di accettare, senza riserve, eventuali regolamenti approvati dall’assemblea dei soci, nonché deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie.
    Tutte le domande che perverranno al Consiglio Direttivo incomplete e/o senza firma dell’interessato e degli eventuali soci che ne sostengono la richiesta, non verranno prese in considerazione.
    Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo all’interessato.
    Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili.
    All’atto dell’assunzione della qualifica di socio, la segreteria dell’associazione provvederà a consegnare un apposito attestato/tessera di adesione all’interessato.
    All’atto di presentazione della domanda di associazione, devono essere versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale.
    Art. 7 – Perdita della qualifica di Socio”]
    La qualifica di socio si perde per:
  • dimissioni;
  • inadempienza agli obblighi del presente Statuto o dell’eventuale Regolamento Interno
  • per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
  • per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l’Associazione.
  • per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione;
  • per condotta contraria alle attività dell’Associazione;
  • quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
    La radiazione viene deliberata dal Consiglio direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al Socio. Contro tale delibera è ammesso ricorso all’assemblea e la decisione è inappellabile.
    I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.
    Art. 8 – Le prestazioni dei Soci
    Le prestazioni dei soci a favore dell’Associazione e le cariche sono sempre gratuite ad esclusione di eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’attività prestata a favore della stessa, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
    La qualità di socio, e quindi di volontario, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa par
    Art. 9 – Diritti e Doveri degli Associati”]
    Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente Statuto, del Regolamento, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione.
    Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri secondo le norme dettate dal Regolamento dell’Associazione. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto nelle assemblee loro riservate dal Regolamento dell’Associazione
    Ogni associato ha diritto a un voto. I soci Costituenti, Fondatori, Sostenitori, Ordinari, Onorari o Benemeriti, hanno pertanto egual diritto di voto nelle rispettive assemblee come stabilito nel Regolamento e possono liberamente candidarsi ad essere votati in occasione del rinnovo delle cariche sociali
    Il numero degli iscritti all’associazione è illimitato.
    La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.
    Le quote associative non sono trasmissibili.
    Le cariche sociali, elette dall’assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.
    Il versamento della quota annuale deve essere effettuato al momento dell’iscrizione e poi annualmente entro il 31/12; dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati personalmente interpellati,o a mezzo comunicazione via email, saranno considerati morosi e quindi passibili estromissione, su decisione del Consiglio direttivo, con la conseguente perdita della corrispondente qualifica di socio.
    I soci hanno diritto:
  • di partecipare alle assemblee loro riservate dal Regolamento associativo, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare in merito agli argomenti posti all’ordine del giorno
  • di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
  • di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione posti a disposizione dei soci;
  • di frequentare i locali dell’associazione, nel rispetto delle norme stabilite dall’eventuale apposito regolamento interno;
  • di usufruire dei servizi aggiuntivi in base al versamento delle quote suppletive, così come stabilito dal Consiglio direttivo;
  • di recedere dalla qualifica di socio, qualunque essa sia, in qualsiasi momento
     
    I soci hanno il dovere:
  • di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell’Associazione;
  • di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
  • di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
  • di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
  • di utilizzare correttamente i beni dell’Associazione, impegnandosi alla conservazione e al buon uso degli stessi.
    L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria fatti salvi eventuali importi richiesti dal Consiglio Direttivo per l’organizzazione di determinati eventi, incontri, corsi o attività in genere.
    I soci potranno effettuare, su richiesta dell’Organo Amministrativo, approvata dall’Assemblea Generale dei soci, versamenti di quote suppletive.
    Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.
    Il Consiglio Direttivo, in occasione di esigenze finanziarie immediate per velocizzare la  realizzazione di particolari iniziative, potrà richiedere ai soci e anche a non soci, la disponibilità di anticipare all’associazione, finanziandola, con somme di denaro che verranno restituite, prive di interessi, ai soci o ai terzi finanziatori  compatibilmente con le disponibilità di cassa dell’associazione. Il Consiglio Direttivo, in carenza di entità di fondi messi a disposizione in tali circostanze dai soci o dai non soci, per tali finanziamenti potrà inoltre ricorrere, anche al finanziamento Bancario, valutandone condizioni e modalità di rimborso.
    Art. 10 – Emblema
    L’emblema dell’Associazione è costituito da scritta identificativa costituita dalla denominazione dell’associazione. L’Associazione si riserva di studiare o stilizzare altri emblemi ed inserirli in stemmi, gagliardetti, scudetti e quant’altro.
    Art. 11 – Quote associative e contributi”]
    Le quote associative si distinguono in ordinarie, straordinarie e suppletive e Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative straordinarie le quote fissate dal Consiglio Direttivo necessarie alla copertura dei costi relativi alla realizzazione di opere a carattere straordinario che abbiano la caratteristica di essere durevoli nel tempo.
    Sono quote suppletive (le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum per sopperire a necessità finanziarie contingenti.
    Le quote ordinarie, stabilite annualmente, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell’associato. L’associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell’associazione, ha l’obbligo di versare le quote ordinarie stabilite per tutta la durata dell’esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione dalla qualifica di associato.
    Art. 12 – Organi sociali”]
    Sono organi dell’Associazione:
  • le Assemblee dei soci previste dal Regolamento dell’associazione;
  • il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo.
    A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.
    Art. 13 – Le Assemblee dei soci”]
    Le Assemblee sono costituite e deliberano secondo quanto previsto dal Regolamento associativo e sono riservate ai soci dell’Associazione  che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.
    L’assemblea Generale è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.
    Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.
    La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’anno precedente, nonché per l’approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio Direttivo.
    L’assemblea Generale delibera, inoltre, su quanto  deferito alla sua competenza dalla legge o dal Regolamento associativo.
    L’avviso di convocazione dell’assemblea generale, recante la data della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, anche a mezzo fax o posta elettronica, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’Ordine del giorno dettagliato.
    In prima convocazione l’assemblea generale è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea generale è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
    L’assemblea generale degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione. Le deliberazioni dell’assemblea generale straordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
    Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
    La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea generale deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
    L’assemblea generale può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
    L’assemblea generale straordinaria delibera:
  • sulle richieste di modifica dello statuto;
  • sullo scioglimento dell’associazione;
  • sulla nomina del liquidatore;
  • sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell’Associazione.
    Art. 14 – Consiglio direttivo
    L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, nominato dall’assemblea generale, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due, fino ad un massimo di 5 componenti  escluso il Presidente.
    I Componenti del Consiglio direttivo dovranno essere scelti con le modalità previste dal Regolamento associativo
    Il Consiglio Direttivo dura in carica due (2) anni e i suoi membri possono essere rieletti.
    Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il rendiconto economico-finanziario e la relazione tecnica illustrativa, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente effettivo dell’organo di controllo se nominato. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove.
    L’avviso di convocazione deve essere spedito, con lettera raccomandata, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro effettivo dell’organo di controllo se nominato, o inviato tramite fax o posta elettronica, almeno  15 (quindici )giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta telegraficamente, con preavviso di almeno 48 (quarantaotto) ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell’organo di controllo se nominato.
    Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
    Al Consiglio sono conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione e all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci.
    Sono compiti del Consiglio Direttivo:
    a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
    b) adottare provvedimenti disciplinari;
    c) compilare il rendiconto contabile annuale;
    d) redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
    e) eleggere al proprio interno il Segretario e il Tesoriere;
    f) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
    g) approvare il programma dell’Associazione;
    h) fissare le norme per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
    i) elaborare atti e piani di attività annuale da sottoporre all’Assemblea;
    l) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e/o finanziamenti, contratti di assicurazione, copertura Responsabilità Civile e/o diversi e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione.
    m) determinare la quota annuale associativa o le quote aggiuntive straordinarie e suppletive;
    n) predisporre il primo regolamento interno dell’associazione
    o) predisporre le modifiche al regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’assemblea generale degli associati;
    Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea con le modalità  previste nel Regolamento interno..
    Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo.
    Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio Direttivo.
    Art. 15 – Il Presidente”]
    Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.
    Il Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
    Il Presidente dura in carica per tutta la durata del Consiglio che presiede , e può essere rieletto.
    Art. 16 – Risorse economiche e patrimonio sociale”]
    L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
    a) quote sociali annuali versate dai soci;
    b) quote associative straordinarie e suppletive dai soci;
    c) donazioni, eredità, erogazioni liberali, oblazioni, legati e lasciti testamentari da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
    e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
    f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
    g) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
    h) entrate derivanti dall’organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
    i) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione;
    l) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
    m) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
    I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
    Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
    da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
    donazioni, eredità, erogazioni liberali, oblazioni, legati e lasciti testamentari da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati
    da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
    Art. 17 – Divieto di distribuzione degli utili”]
    È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
    Art. 18 – Raccolta pubblica di fondi”]
    Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate conseguite.
    Art. 19 – Rendiconto economico-finanziario”]
    L’esercizio sociale dell’Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
    Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.
    Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio Direttivo. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
    Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
    Art. 20 – Intrasmissibilità della quota o contibuto associativo”]
    La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
    Art. 21 – Modifiche allo statuto”]
    Le proposte di modifica dello Statuto o del Regolamento devono essere presentate all’assemblea generale in forma scritta dal  Consiglio direttivo  o da almeno il 70% degli associati aventi diritto Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea come previsto dal presente Statuto.
    Art. 22 – Scioglimento dell’associazione”]
    Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
    L’assemblea generale provvede alla nomina di uno o più liquidatori secondo le modalità previste dal Regolamento e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio.
    I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’associazione, sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
    Art. 23 – Norme di rinvio
    Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.